Riferimenti normativi:
- Artt. 13 e 14 CTS;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 05 marzo 2020.
1. Scritture contabili e bilancio: le disposizioni del Codice del Terzo Settore
L’art 13 CTS stabilisce che gli ETS non commerciali devono redigere il bilancio d’esercizio formato da:
stato patrimoniale;
rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;
relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Gli ETS con ricavi inferiori a Euro 200.000,00 possono redigere il bilancio con rendiconto per cassa. Mentre gli altri ETS devono redigere il bilancio decondo il principio di competenza economica.
Gli ETS non commerciali, una volta istituito, dovranno depositare annualmente il proprio bilancio e scritture contabili presso il RUNTS.
Il CTS precisa, inoltre, che gli ETS che svolgono le proprie attività, seppur senza scopo di lucro, con modalità prevalentemente di impresa devono tenere e scritture contabili a norma dell’art. 2214 c.c.
Tali ETS commerciali devono poi, redigere il bilancio e depositarlo press il registro delle imprese norma degli artt. 2243 e ss. c.c. e artt.2435-bis e 2435-ter c.c.
Infine, l’organo di amministrazione degli ETS non commerciali, è tenuto a documentare la secondarietà delle attività strumentali ex art. 6 CTS (per approfondire il tema si rimanda a questo articolo).
Invece, l’art. 14 CTS, in tema di obblighi di trasparenza impone a tutti gli ETS con ricavi superiori ad 1 milione di Euro di pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet.
Mentre impone agli ETS con ricavi superiori a Euro 100.000,00 di pubblicare sul proprio sito internet (o quello della rete associativa cui appartengono) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Per approfondimenti sul bilancio e le scritture contabili clicca qui
2. I chiarimenti e gli schemi del decreto 05 marzo 2020
Già da tempo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrebbe dovuto provvedere ad emanare questo decreto, infatti l’art. 13, c. 3 CTS prevede che bilancio e scritture contabili siano tenute secondo la modulistica e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro.
Ad ogni buon conto, meglio tardi che mai, il decreto 05 marzo 2020 fornisce i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B), relazione di missione (Mod. C) e rendiconto per cassa (Mod. D).
2.1 Gli schemi fissi
Il decreto chiarisci che gli schemi forniti sono ‘schemi fissi’ quindi generalmente non modificabili negli elementi essenziali. Al più, gli enti potranno:
ulteriormente suddividere le voci, ai fini di maggior chiarezza, senza però eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
raggruppare le voci indicate, quando il raggruppamento è irrilevante o ai fini di maggior chiarezza;
eliminare le voci che per due esercizi di fila riportano importi nulli;
aggiungere voci, se necessario ai fini di maggior chiarezza.
Le suddette modifiche devono sempre essere illustrate nella relazione di missione nell’apposito punto (punto 3 modello C).
2.2 La revisione legale dei conti
Il Revisore legale dei conti, laddove tale figura sia obbligatoria, esprime con apposita relazione:
il giudizio complessivo sulle seguenti parti del bilancio: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e la parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio;
il giudizio di coerenza del bilancio con la parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
il giudizio di conformità della parte di relazione di missione che illustra l’andamento economico finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie con le norme di legge.
La revisione, ai fini di maggior chiarezza, deve contenere un glossario sulle poste di bilancio.
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